Un Tribunale ha liquidato i compensi spettanti a un Avvocato per l'assistenza svolta a favore di un cittadino non abbiente. L'Ufficio di Procura ha contestato il provvedimento proponendo ricorso in opposizione, ma i giudici territoriali hanno dichiarato l'atto tardivo. La Procura ha quindi presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la regolare notificazione del decreto. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero del tutto inammissibile. La Corte ha confermato la validità del decreto di liquidazione gratuito patrocinio emesso in favore del professionista, ribadendo che, anche in assenza di notifica formale, opera il termine decadenziale lungo calcolato a partire dal deposito del provvedimento.
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