Durante un controllo stradale, gli agenti contestano a un autotrasportatore la mancata sigillatura del cablaggio e, pochi minuti dopo, la falsificazione delle registrazioni. La Prefettura emette un'ordinanza ingiunzione applicando due sanzioni separate. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'autista e del proprietario del mezzo, stabilendo che l'alterazione del cronotachigrafo non costituisce un'infrazione autonoma rispetto alla circolazione con apparato non regolamentare. La manomissione rappresenta unicamente una modalità più grave della medesima condotta, che la legge punisce con il raddoppio della sanzione base e non con l'irrogazione di due distinte multe.
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