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D.Lgs. 124/2004

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64 provvedimenti

Diffida Accertativa: Valore e Limiti dell’Ispettorato
La Corte di Cassazione conferma la piena validità della diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro per crediti retributivi (lavoro straordinario e mansioni superiori). La Corte ha rigettato il ricorso di un'azienda, stabilendo che la diffida ha valore di titolo esecutivo e che gli ispettori hanno il potere di accertare i fatti, non solo gli aspetti tecnici. Viene sottolineato che tale strumento serve a deflazionare il contenzioso e a garantire una rapida tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori.
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Diffida accertativa: valore e limiti del potere ispettivo
La Corte di Cassazione conferma la validità di una diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro per crediti da lavoro straordinario. Viene stabilito che gli ispettori possono effettuare accertamenti di fatto e non solo tecnici. La diffida, pur diventando titolo esecutivo, non equivale a una sentenza passata in giudicato, ma l'onere di contestarne il contenuto nel merito spetta al datore di lavoro, che deve fornire prove contrarie concrete. Il ricorso dell'azienda è stato respinto.
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Diffida accertativa: poteri ispettori e onere prova
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società contro una diffida accertativa per crediti da lavoro straordinario. La Corte ha stabilito che gli ispettori del lavoro hanno il potere di compiere accertamenti di fatto, non solo tecnici. Una volta che la diffida accertativa diventa titolo esecutivo, spetta al datore di lavoro l'onere di contestarne in giudizio la fondatezza, provando l'insussistenza del credito vantato dal lavoratore.
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Valore probatorio verbale ispettivo: la Cassazione
Un lavoratore agricolo ha richiesto differenze retributive per straordinari non pagati, basando la sua domanda su un verbale dell'Ispettorato del Lavoro. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. È stato chiarito il limitato valore probatorio del verbale ispettivo, che non costituisce piena prova per i fatti riportati ma non direttamente accertati dal funzionario, come le dichiarazioni di terzi. Il lavoratore non ha fornito ulteriori prove a sostegno della sua pretesa.
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