Un lavoratore agricolo ha richiesto differenze retributive per straordinari non pagati, basando la sua domanda su un verbale dell'Ispettorato del Lavoro. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. È stato chiarito il limitato valore probatorio del verbale ispettivo, che non costituisce piena prova per i fatti riportati ma non direttamente accertati dal funzionario, come le dichiarazioni di terzi. Il lavoratore non ha fornito ulteriori prove a sostegno della sua pretesa.
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