Una cooperativa sociale si opponeva a una richiesta di contributi da parte dell'ente previdenziale per mancata retribuzione di straordinario notturno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23845/2025, ha stabilito che la reperibilità notturna con obbligo di permanenza in azienda è a tutti gli effetti 'orario di lavoro' secondo la normativa europea. Tuttavia, non deve essere automaticamente retribuita come straordinario. La retribuzione, anche se prevista da CCNL come indennità, deve rispettare i principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza. La Corte ha quindi cassato la sentenza precedente, rinviando il caso al giudice di merito per una nuova valutazione sulla congruità della retribuzione.
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