Un ex dipendente di un consorzio portuale, andato in pensione nel 1992, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla sua pensione integrativa tra il 1997 e il 2007. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che tali somme dovessero essere tassate interamente e non con l'aliquota agevolata dell'87,50%. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Pensionato. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di un vecchio iscritto a un vecchio fondo di previdenza complementare, e avendo maturato tutti i rendimenti prima del 31 dicembre 2006, si applica il regime fiscale di favore. Di conseguenza, la tassazione previdenza complementare deve avvenire solo sull'87,50% dell'importo erogato. L'amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare le somme e a pagare le spese di giudizio.
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