LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

D.Lgs. 124/1993

Pagina 2 di 4

70 provvedimenti

Previdenza complementare: zainetto riscosso esclude l’attivo
Un gruppo di ex dipendenti bancari, andati in pensione tra il 1998 e il 1999, ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione. I ricorrenti pretendevano una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare del fondo, invocando una vecchia norma statutaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i lavoratori, avendo già riscosso la propria quota capitalizzata (cosiddetto zainetto) prima della liquidazione, avevano sciolto ogni rapporto con il fondo. Di conseguenza, non avevano diritto a partecipare al riparto finale dei beni. La Corte ha chiarito che le regole della previdenza complementare consentono ai contratti collettivi successivi di rideterminare le prestazioni, senza che i lavoratori possano vantare diritti su norme non più applicabili alla fase di liquidazione generale dell'ente.
Continua »
Capitalizzazione della pensione integrativa: addio rivalutazione
Alcuni ex dipendenti bancari, dopo aver ottenuto per via giudiziaria il diritto alla perequazione aziendale sulla loro pensione, hanno scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma unica a saldo e stralcio. Successivamente, hanno chiesto il pagamento delle rivalutazioni anche per il periodo successivo alla liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati. I giudici hanno stabilito che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale principale. Di conseguenza, cessano anche tutti i diritti accessori, come la perequazione aziendale. L'adeguamento all'inflazione non può sopravvivere in modo autonomo se la pensione stessa è stata già liquidata e interamente pagata in un'unica soluzione. Vince l'istituto di credito.
Continua »
Riscatto della posizione contributiva: la banca deve pagare
Un ex dipendente bancario ha richiesto il riscatto della posizione contributiva accumulata presso il fondo pensionistico aziendale (il cosiddetto "zainetto") dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'Azienda si è opposta, sostenendo che il vecchio fondo non fosse strutturato su conti individuali e che la normativa non consentisse la liquidazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno stabilito che la facoltà di riscatto e portabilità della posizione previdenziale è un principio generale e inderogabile, applicabile anche ai fondi complementari più vecchi e con sistemi collettivi. Di conseguenza, l'Azienda è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 32.000 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, in quanto soggetto privato.
Continua »
Previdenza integrativa: negata la vecchia polizza ai neoassunti
Tre dipendenti di un ente pubblico di ricerca chiedevano l'attivazione di una polizza assicurativa aziendale prevista da una vecchia delibera del 1963. L'ente si opponeva, sostenendo che tale beneficio costituisse una forma di previdenza integrativa, soppressa per legge per i neoassunti a partire dal 1° ottobre 1999. La Corte d'Appello accoglieva la domanda dei lavoratori, ritenendola un semplice beneficio accessorio. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la polizza ha natura di previdenza integrativa e, pertanto, non può essere riconosciuta a chi è stato assunto dopo la soppressione dei vecchi fondi integrativi disposta dalla legge nel 1999.
Continua »
Tassazione previdenza complementare: fisco battuto sul rimborso
Un ex dipendente di un consorzio portuale, andato in pensione nel 1992, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla sua pensione integrativa tra il 1997 e il 2007. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che tali somme dovessero essere tassate interamente e non con l'aliquota agevolata dell'87,50%. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Pensionato. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di un vecchio iscritto a un vecchio fondo di previdenza complementare, e avendo maturato tutti i rendimenti prima del 31 dicembre 2006, si applica il regime fiscale di favore. Di conseguenza, la tassazione previdenza complementare deve avvenire solo sull'87,50% dell'importo erogato. L'amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare le somme e a pagare le spese di giudizio.
Continua »
Previdenza integrativa: negata la polizza storica al dipendente
Un dipendente pubblico ha chiesto l'estensione a proprio favore di una polizza assicurativa stipulata dall'ente datore di lavoro nel 1963. I giudici di merito hanno accolto la domanda, qualificando la polizza come un beneficio retributivo accessorio. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la polizza costituisce una forma di previdenza integrativa. Di conseguenza, l'attribuzione del beneficio non è più giustificata a seguito della legge di soppressione dei fondi previdenziali preesistenti del 1999. La Suprema Corte ha quindi rigettato definitivamente la domanda del lavoratore, che ha perso la causa.
Continua »
Riscatto della previdenza complementare: sì dopo l’accordo
Un ex dipendente bancario, dopo aver firmato un accordo transattivo con l'azienda per la risoluzione del rapporto di lavoro, si è visto negare la pensione integrativa per mancanza di requisiti. Ha quindi richiesto il riscatto della previdenza complementare, ossia la restituzione dei contributi accumulati. L'azienda e il fondo pensione si sono opposti, sostenendo che l'accordo iniziale avesse natura tombale e precludesse ogni pretesa. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione al lavoratore, stabilendo che la transazione sul rapporto di lavoro non si estende ai diritti previdenziali integrativi, a meno di una rinuncia esplicita. Inoltre, il riscatto della previdenza complementare spetta anche nei fondi a prestazione definita al momento della cessazione del rapporto, rappresentando un diritto autonomo e inderogabile rispetto alla pensione stessa.
Continua »
Pensione integrativa: la liquidazione esclude la rivalutazione
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha richiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2013-2017, basandosi su un precedente giudicato che riconosceva loro la perequazione automatica. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente scelto di convertire la propria pensione mensile in un capitale unico tramite la capitalizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati rimasti in causa, confermando che la scelta di ricevere la pensione integrativa sotto forma di liquidazione in un'unica soluzione estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, viene meno anche il diritto a richiedere successivi adeguamenti o perequazioni mensili, poiché non esiste più una rendita periodica da rivalutare. Alcuni ricorrenti hanno invece conciliato la lite prima della decisione.
Continua »
Liquidazione dello zainetto: addio alle plusvalenze del fondo
Il Lavoratore ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del Fondo Pensioni in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del dipendente. Il motivo risiede nel fatto che il dipendente aveva precedentemente scelto di non aderire alla riforma del fondo, ottenendo la liquidazione dello zainetto (la propria quota individuale di capitale) e interrompendo così ogni rapporto con l'ente prima della sua liquidazione generale. La Corte ha chiarito che chi riscuote anticipatamente il proprio capitale non può vantare diritti sulle plusvalenze realizzate successivamente dalla vendita dei beni del fondo, in quanto ormai estraneo alle sorti dell'ente previdenziale.
Continua »
Liquidazione dello zainetto: niente plusvalenze dopo il riscatto
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che la liquidazione dello zainetto, ovvero il riscatto della quota individuale di capitale, comporta la cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, chi ha già riscosso interamente o parzialmente la propria quota in capitale non ha diritto a partecipare alla ripartizione delle plusvalenze realizzate successivamente durante la liquidazione generale del patrimonio. La Corte ha confermato la legittimità degli accordi collettivi che modificano in senso peggiorativo i criteri di riparto, rispettando il limite dei soli diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
Continua »
Tassazione previdenza complementare: no al rimborso senza prove
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la richiesta di rimborso di un ex dirigente. Il contribuente chiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% anziché quella ordinaria del 32,58% sulle somme erogate dal fondo di previdenza complementare aziendale alla cessazione del rapporto di lavoro. La controversia riguarda la tassazione previdenza complementare e la definizione di 'rendimento' tassabile con aliquota di favore. La Suprema Corte ha chiarito che l'aliquota del 12,50% si applica solo sui rendimenti derivanti da effettivi investimenti del capitale sul mercato, escludendo le rivalutazioni contabili o attuariali. Poiché il contribuente non ha fornito la prova di tali investimenti finanziari, la Cassazione ha rigettato definitivamente la sua domanda di rimborso, confermando la legittimità della tassazione applicata dal fisco.
Continua »
Previdenza complementare: liquidazione e perdita delle plusvalenze
Il Lavoratore, ex dipendente bancario, ha chiesto l'ammissione al passivo dell'Ente di Previdenza in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze immobiliari. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato le regole di riparto, escludendo chi aveva già liquidato la propria posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la previdenza complementare può essere modificata da accordi collettivi successivi anche in senso sfavorevole, purché non vengano toccati i diritti già acquisiti. Avendo il Lavoratore già incassato il proprio capitale, denominato zainetto, nel 2003 firmando una quietanza liberatoria, non vantava alcun diritto residuo sulle plusvalenze.
Continua »
Successione di contratti collettivi: addio ai vecchi bonus
Una lavoratrice ha impugnato l'esclusione del proprio credito dallo stato passivo di un fondo pensioni in liquidazione. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto che riconosceva ai lavoratori le plusvalenze della vendita di immobili. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato i criteri di ripartizione a causa di squilibri finanziari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che la successione di contratti collettivi consente modifiche peggiorative per i lavoratori, con il solo limite dei diritti già definitivamente acquisiti. Le vecchie regole statutarie si applicavano alla normale attività del fondo e non alla sua liquidazione generale. Di conseguenza, la lavoratrice perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
Continua »
Successione di contratti collettivi: svanisce l’atteso bonus
Due lavoratori hanno impugnato l'esclusione dei loro crediti dallo stato passivo di un Fondo Pensioni in liquidazione. I lavoratori pretendevano l'applicazione di una vecchia norma dello statuto che riconosceva loro una quota delle plusvalenze immobiliari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la successione di contratti collettivi può modificare in peggio i trattamenti futuri dei lavoratori, con il solo limite dei diritti già definitivamente acquisiti. Nel caso specifico, la clausola statutaria originaria regolava la normale attività del fondo e non la sua liquidazione generale. Di conseguenza, il nuovo accordo collettivo del 2004 ha legittimamente stabilito criteri diversi per la ripartizione del patrimonio residuo, senza violare alcun diritto quesito dei lavoratori, i quali avevano solo una mera aspettativa di guadagno.
Continua »
Tassazione previdenza complementare: Fisco vince su ex dirigente
Un ex dirigente ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla liquidazione della sua quota di previdenza integrativa aziendale, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% sul rendimento anziché la tassazione separata ordinaria. L'Amministrazione finanziaria ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare al 12,5% si applica solo sui rendimenti derivanti da effettivi investimenti sul mercato finanziario. Poiché il fondo del lavoratore si rivalutava solo tramite calcoli matematici interni, senza alcun rischio di mercato, non vi era un vero rendimento tassabile con l'aliquota di favore. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta.
Continua »
Tassazione previdenza complementare: negato il rimborso IRPEF
Un ex dipendente bancario, iscritto a un fondo di previdenza complementare poi posto in liquidazione, riceveva un pagamento in capitale unico ("zainetto") in sostituzione della pensione mensile. Il contribuente chiedeva il rimborso IRPEF sostenendo che la ritenuta fiscale applicata dal fondo fosse errata, in quanto calcolata sull'intero capitale senza dedurre i contributi da lui versati. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, nasceva il contenzioso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, stabilendo che la tassazione previdenza complementare per lo "zainetto" colpisce l'intero importo erogato. Non è possibile dedurre i contributi volontari versati dal dipendente, poiché solo i contributi obbligatori per legge sono esclusi dalla base imponibile. Vince l'Agenzia delle Entrate.
Continua »
Tassazione della pensione integrativa: niente sconti dopo il 2000
Un pensionato ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla sua pensione integrativa per gli anni dal 2008 al 2011, sostenendo che la tassazione dovesse applicarsi solo sull'87,50% dell'importo e non sull'intero ammontare. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che la tassazione della pensione integrativa erogata dopo il 31 dicembre 2000 deve avvenire sull'intero importo lordo e non beneficia della riduzione della base imponibile. I giudici hanno evidenziato che una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti aveva già chiarito questa regola, creando un vincolo insuperabile. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del contribuente è stata definitivamente respinta.
Continua »
Tassazione della pensione integrativa: negato il rimborso
Un ex dipendente bancario ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria sulla sua richiesta di rimborso per le ritenute IRPEF applicate sulla liquidazione della sua previdenza complementare, il cosiddetto zainetto. Il contribuente sosteneva che i contributi volontari versati al fondo dovessero essere dedotti dalla base imponibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la tassazione della pensione integrativa deve applicarsi sull'intero importo erogato. Infatti, solo i contributi previdenziali obbligatori per legge sono esenti da tassazione, mentre quelli versati su base volontaria concorrono a formare il reddito imponibile. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Continua »
Tassazione Fondi Pensione: Certificato Aziendale Non Basta
Un ex dirigente chiedeva il rimborso di una parte delle tasse pagate sulla liquidazione del suo fondo pensione. Sosteneva che una quota della somma fosse un rendimento finanziario, da tassare con un'aliquota agevolata del 12,5%. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, respingendo la richiesta. Il principio chiave riguarda la tassazione rendimento fondi pensione: spetta al contribuente l'onere di provare che le somme derivino da un effettivo investimento del capitale sul mercato. Una semplice certificazione aziendale basata su calcoli interni non è sufficiente a dimostrare la natura finanziaria del rendimento e a ottenere lo sconto fiscale. Il contribuente ha perso perché non ha fornito questa prova specifica.
Continua »
Fondo Pensione: niente rimborso IRPEF senza prova di mercato
Un ex dirigente ha richiesto un rimborso IRPEF, sostenendo che una parte della liquidazione del suo fondo pensione aziendale dovesse essere tassata con l'aliquota agevolata del 12,50%. La Corte di Cassazione ha respinto la sua domanda. Il principio chiave è l'onere della prova rimborso IRPEF, che ricade interamente sul contribuente. L'ex dirigente non è riuscito a dimostrare che le somme in questione derivassero da un 'rendimento netto', cioè da reali investimenti del fondo sul mercato finanziario. Semplici calcoli contabili interni all'azienda non sono sufficienti per ottenere lo sconto fiscale. Di conseguenza, la richiesta di rimborso è stata definitivamente negata, dando ragione all'Agenzia delle Entrate.
Continua »