La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21298/2025, ha stabilito che un impianto di sollevamento e depurazione delle acque reflue deve essere censito nella Categoria catastale D/7 (immobili industriali) e non nella E/3 (immobili per esigenze pubbliche). La Corte ha chiarito che, ai fini della classificazione catastale impianto, è determinante la natura economica e imprenditoriale dell'attività svolta, anche se persegue un fine di pubblico interesse e il gestore è una società pubblica senza scopo di lucro. La gestione del servizio idrico, basata su tariffe che coprono i costi, configura un'attività industriale, rendendo incompatibile la classificazione nella categoria E.
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