Una società fiduciaria ha impugnato l'avviso di pagamento della Regione per la tassa automobilistica di un'autovettura a lei intestata al PRA. La ricorrente sosteneva di non essere la proprietaria effettiva del mezzo, ma solo l'intestataria formale per conto di un cliente terzo, e che il segreto professionale le impediva di rivelarne l'identità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'intestatario al PRA è responsabile d'imposta. Di conseguenza, per la tassa automobilistica società fiduciaria, l'amministrazione finanziaria può legittimamente richiedere il pagamento all'intestatario formale registrato. La società fiduciaria, dopo aver pagato il tributo, potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del reale proprietario, senza che il patto fiduciario possa essere opposto al fisco.
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