La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19630/2025, ha stabilito che il requisito del "lavoro effettivo" per l'accesso all'indennità NASpI è soddisfatto anche quando il dipendente è impossibilitato a svolgere la propria mansione a causa di un ingiustificato rifiuto da parte del datore di lavoro. Secondo la Corte, il concetto di "lavoro effettivo" ha una valenza giuridica e non meramente naturalistica, comprendendo tutti i periodi in cui il rapporto di lavoro è attivo e dà diritto a retribuzione e contribuzione. Di conseguenza, è stata annullata la decisione della Corte d'Appello che richiedeva la presenza fisica del lavoratore, penalizzandolo per una condotta illecita del datore.
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