Un dipendente pubblico, trasferito da un istituto soppresso a un Ministero, ha richiesto l'inclusione di bonus, contributi previdenziali e assicurativi nel suo assegno personale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'assegno personale, garantito in questi passaggi, comprende solo le voci retributive fisse e continuative, escludendo elementi variabili come i premi di produttività o le componenti di welfare come i contributi a fondi pensione e polizze sanitarie.
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