L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme anticipate per la mobilità lunga di alcuni lavoratori, comprendenti sia l'indennità economica sia la relativa contribuzione figurativa. L'Azienda ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che tutti gli oneri legati alla mobilità lunga, inclusi i rimborsi delle indennità erogate, rientrano nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione dei contributi previdenziali di cinque anni, e non quella ordinaria di dieci anni. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale e accolto quello dell'Azienda, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare le somme prescritte.
Continua »