Un professionista ha eseguito una prestazione per un ente pubblico senza un contratto formale. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta di pagamento per arricchimento senza causa, qualificando l'obbligazione come debito fuori bilancio. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza di un formale e specifico atto di riconoscimento del debito da parte dell'ente, la responsabilità ricade direttamente sul funzionario o amministratore che ha commissionato la prestazione, non sull'ente stesso. Di conseguenza, l'azione del professionista contro l'ente pubblico è stata dichiarata inammissibile.
Continua »