La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29959/2023, ha stabilito un principio fondamentale per la rendita catastale impianti. In una controversia tra una società energetica e l'Agenzia delle Entrate sulla valutazione di una centrale geotermica, la Corte ha confermato che i pozzi geotermici, sia di estrazione che di reiniezione, non devono essere inclusi nel calcolo della rendita catastale. La decisione si basa sull'applicazione della Legge n. 208/2015, che dal 1° gennaio 2016 esclude dalla stima il valore dei macchinari e degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte ha classificato i pozzi come tali, rigettando il ricorso dell'Agenzia. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale dell'azienda, confermando la tassabilità di altri componenti come vapordotti e alternatori.
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