Il Tribunale di Sorveglianza negava il permesso premio a un detenuto condannato all'ergastolo per reati associativi, motivando il rigetto con la mancata giustificazione della scelta di non collaborare con la giustizia. Il detenuto ricorreva in Cassazione, evidenziando il proprio eccellente percorso rieducativo (quattro lauree conseguite) e l'illegittimità di tale pretesa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che, dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, la mancata collaborazione non costituisce un divieto assoluto. Inoltre, a causa dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022, che ha ridisegnato i requisiti per l'accesso ai benefici per i non collaboranti, i giudici di merito dovranno rivalutare il caso. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio, imponendo un nuovo esame basato sulla nuova normativa.
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