Un indagato, sottoposto a custodia cautelare per reati legati agli stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Durante il procedimento in Cassazione, il GUP ha emesso sentenza di assoluzione per i medesimi fatti, ordinando la liberazione dell'interessato. La difesa ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta, stabilendo che non sussiste l'obbligo di pagamento delle spese processuali o della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, poiché l'evento che ha determinato l'inutilità del ricorso non è imputabile alla condotta del ricorrente.
Continua »