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Direttiva CEE 75/362

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24 provvedimenti

Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi, confermando l'orientamento consolidato sulla prescrizione dei loro crediti. La Corte ha stabilito che il termine di prescrizione decennale per il risarcimento del danno, dovuto per la mancata remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati tra il 1983 e il 1991, decorre dal 27 ottobre 1999. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati per lite temeraria, avendo insistito su tesi già ampiamente respinte dalla giurisprudenza.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un risarcimento per la mancata remunerazione durante la specializzazione. L'ordinanza conferma che la prescrizione decennale del diritto decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 370/99, e non da successive sentenze chiarificatrici. L'incertezza giurisprudenziale non sospende il termine. I ricorrenti sono stati condannati anche per lite temeraria, data la consolidata giurisprudenza in materia.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
Un gruppo di medici, specializzatisi prima del 1991, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di direttive europee sulla retribuzione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi inferiori, dichiarando il diritto estinto. La questione centrale è la prescrizione medici specializzandi, il cui termine decennale, secondo la Corte, decorre dal 27 ottobre 1999. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per contrasto con la giurisprudenza consolidata.
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Remunerazione medici specializzandi: Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni medici che chiedevano una remunerazione per la specializzazione frequentata tra il 1984 e il 1991. La decisione si fonda sulla mancata prova, da parte dei ricorrenti, dell'equipollenza dei loro corsi di specializzazione con quelli previsti dalle direttive europee all'epoca vigenti. La Corte ha ribadito che l'onere di dimostrare tale equivalenza grava interamente sui medici e che la successiva inclusione di tali specializzazioni in elenchi ministeriali non ha valore retroattivo ai fini risarcitori.
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