La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4082/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi che chiedevano un adeguamento economico delle loro borse di studio per il periodo successivo al 2006. La Corte ha confermato la sua giurisprudenza consolidata, stabilendo che la legislazione nazionale, pur recependo il principio di una remunerazione adeguata imposto dalle direttive UE, ha legittimamente bloccato gli adeguamenti automatici per ragioni di bilancio. Pertanto, la richiesta di adeguamento della remunerazione medici specializzandi è stata respinta, ribadendo la discrezionalità del legislatore nazionale in materia.
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