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Direttiva 2011/96/UE

9 provvedimenti

Doppia imposizione dei dividendi: multinazionale contro il fisco
Una società madre francese, titolare della quasi totalità delle azioni di una controllata italiana, ha richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da quest'ultima, in base alla Convenzione bilaterale Italia-Francia. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, sostenendo che la società avesse già beneficiato dell'esenzione della ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva madre-figlia, configurando un'ipotesi di doppia non imposizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società francese, stabilendo che i benefici europei non escludono automaticamente il credito d'imposta convenzionale. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione dei dividendi, è necessario dimostrare in modo univoco che i proventi italiani abbiano effettivamente concorso a formare la base imponibile della società madre in Francia. La causa è stata quindi rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per questo specifico accertamento di fatto.
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Rimborso IRAP sui dividendi: la Cassazione batte il Fisco
Un istituto di credito ha richiesto il rimborso IRAP sui dividendi percepiti tramite la propria succursale italiana, ritenendo la tassazione contraria alla Direttiva europea madre-figlia che limita il prelievo fiscale al cinque per cento. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha respinto la domanda applicando in modo astratto il principio della ragione più liquida. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, dichiarando nulla la sentenza per motivazione apparente. I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice di merito deve analizzare concretamente l'origine dei dividendi, soprattutto alla luce delle sentenze europee che vietano di superare il limite del cinque per cento anche attraverso imposte diverse da quelle sui redditi. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Credito d’imposta e dividendi: la Cassazione chiarisce
Una società madre francese ha richiesto il rimborso di un credito d'imposta sui dividendi ricevuti dalla sua controllata italiana, basandosi sulla convenzione Italia-Francia. L'Amministrazione Finanziaria e i giudici di merito avevano negato il diritto, ritenendo che il beneficio della Direttiva UE 'Madre-figlia' (esenzione da ritenuta) escludesse altri vantaggi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che i due regimi sono compatibili. Il diritto al credito d'imposta sussiste se il dividendo è incluso nella base imponibile della società madre, indipendentemente dal pagamento effettivo dell'imposta. La Corte ha quindi accolto il ricorso della società.
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Tassazione dividendi madre-figlia: il no al cumulo
La Corte di Cassazione affronta il tema della tassazione dividendi madre-figlia tra Italia e Francia. Una società madre francese, dopo aver beneficiato dell'esenzione da ritenuta in Italia sui dividendi della controllata grazie alla Direttiva UE, chiedeva anche il rimborso di un credito d'imposta previsto dalla Convenzione bilaterale. La Corte ha accolto il ricorso con rinvio, stabilendo che i benefici non sono cumulabili se generano un'indebita agevolazione (doppia non imposizione). Il giudice di merito dovrà verificare in concreto che non si crei un trattamento più favorevole per l'operatore estero rispetto a quello nazionale, violando il principio di neutralità fiscale.
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Beneficiario effettivo e doppia imposizione: la Corte
Una holding britannica ha richiesto il rimborso IRES per dividendi ricevuti da una controllata italiana, invocando la convenzione contro la doppia imposizione. Il rimborso era stato negato perché i dividendi erano stati pagati tramite compensazione e l'Amministrazione finanziaria contestava sia la qualifica di beneficiario effettivo della holding sia la mancata prova del pagamento delle imposte nel Regno Unito. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per beneficiare della convenzione, è sufficiente la soggezione alla potestà impositiva dello Stato estero, non essendo necessaria la prova dell'effettivo pagamento del tributo. Ha inoltre cassato con rinvio la sentenza di merito per aver errato nella valutazione della qualifica di beneficiario effettivo, che deve essere accertata secondo test sostanziali e non sulla base di aspetti formali dell'operazione finanziaria.
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Beneficiario effettivo: la Cassazione sul treaty shopping
La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, negando l'applicazione di un trattato fiscale favorevole a una società italiana che distribuiva dividendi a una controllante danese. La Corte ha stabilito che la società danese non era il beneficiario effettivo dei dividendi, ma una mera società-schermo interposta per un abuso fiscale (treaty shopping), identificando il reale beneficiario nella capogruppo statunitense.
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Beneficiario effettivo: la Cassazione chiarisce
Una società italiana corrispondeva dividendi a una controllante danese, a sua volta detenuta da una capogruppo statunitense. L'Agenzia delle Entrate contestava l'operazione come un caso di 'treaty shopping' per eludere la ritenuta fiscale, sostenendo che il vero beneficiario effettivo fosse la società USA. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di merito, stabilendo che per negare la qualifica di beneficiario effettivo non è sufficiente constatare la mancanza di una struttura operativa complessa o il controllo esercitato dalla capogruppo. È necessario applicare test specifici, come il 'dominion test', per verificare se la società che riceve i dividendi abbia l'effettivo diritto di usarli e goderne, considerando anche la natura peculiare di una holding pura.
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Beneficiario effettivo: la guida della Cassazione
Una holding olandese ha richiesto il rimborso della ritenuta sui dividendi ricevuti dalla sua controllata italiana, sostenendo di essere il 'beneficiario effettivo' ai sensi della direttiva UE. Le commissioni tributarie avevano respinto la richiesta, ma la Corte di Cassazione ha annullato la loro decisione. La Corte ha chiarito che lo status di beneficiario effettivo non richiede necessariamente un pagamento in contanti, ma va valutato attraverso test specifici che analizzano la sostanza economica dell'operazione, come il 'dominion test' e il 'business purpose test', criticando i giudici di merito per non aver esaminato adeguatamente le prove fornite dalla società.
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Credito imposta dividendi: la Cassazione chiarisce
Una società madre con sede nel Regno Unito ha richiesto il rimborso del credito d'imposta sui dividendi ricevuti dalla sua controllata italiana, come previsto dalla Convenzione Italia-Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo che la società non avesse provato l'effettivo pagamento dell'imposta nel Regno Unito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo un principio fondamentale per il credito imposta dividendi: è sufficiente che i dividendi siano 'soggetti a imposta', ovvero inclusi nella base imponibile dello stato di residenza, senza la necessità di dimostrare un pagamento effettivo. La Corte ha così annullato la decisione precedente e concesso il rimborso.
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