L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado che annullava una rideterminazione catastale a carico di un contribuente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo inesistente la notifica effettuata tramite un operatore privato. La Corte di Cassazione, richiamando i principi delle Sezioni Unite, ha chiarito che la notifica tramite posta privata senza titolo abilitativo non è inesistente, bensì nulla. Tuttavia, tale nullità può essere sanata solo se l'atto giunge a destinazione prima della scadenza dei termini per impugnare. Nel caso specifico, mancando la prova della data di ricezione dell'appello da parte del destinatario prima della scadenza del termine, la notifica non può considerarsi tempestiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, confermando l'inammissibilità dell'appello per tardività.
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