Un avvocato, sanzionato con la censura per non aver adempiuto all'obbligo di formazione continua nel triennio 2014-2016, ha presentato ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, dichiarando l'estinzione dell'azione per intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare. La Corte ha stabilito che il termine massimo di sette anni e sei mesi, decorrente dalla fine del triennio, era scaduto prima della decisione, annullando la sanzione senza rinvio.
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