La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un professionista a cui un ente previdenziale richiedeva il versamento di contributi per l'iscrizione alla Gestione separata. L'ente sosteneva l'obbligatorietà dell'iscrizione basata sulla natura abituale dell'attività, nonostante il professionista avesse percepito redditi inferiori a 5.000 euro annui. La Corte ha dichiarato il ricorso dell'ente inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato ribadito che un reddito basso non esclude di per sé il requisito dell'abitualità, ma costituisce un indizio che, unitamente ad altri elementi e alla mancata prova contraria da parte dell'ente, può legittimamente portare a qualificare l'attività come occasionale. L'onere della prova della natura abituale dell'attività professionale grava sull'ente previdenziale.
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