La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito un punto cruciale del regime del consolidato nazionale ante 2011. Nel caso specifico, una società consolidata aveva omesso di impugnare un avviso di accertamento di "primo livello" che rettificava il proprio reddito imponibile. Successivamente, ha ricevuto un atto di contestazione per le sanzioni relative a tale rettifica. La Corte ha stabilito che la mancata impugnazione del primo avviso lo ha reso definitivo, legittimando di conseguenza l'atto sanzionatorio. La definitività dell'accertamento sul reddito della singola società preclude ogni successiva contestazione nel merito, rendendo irrilevanti le sorti del giudizio sull'accertamento di "secondo livello" emesso verso la consolidante.
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