Una società cooperativa si è vista negare la deducibilità di un costo e revocare le agevolazioni fiscali per mutualità prevalente. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato la realtà di un'operazione sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, come pagamenti anomali e l'irreperibilità del fornitore. La Corte di Cassazione ha confermato che, in presenza di tali presunzioni, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare in modo inequivocabile l'effettività del costo sostenuto. Non avendo fornito prove adeguate, il ricorso della cooperativa è stato respinto.
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