Un medico specializzato dopo il 1991 ha citato in giudizio diverse amministrazioni statali per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata rivalutazione della borsa di studio percepita. La richiesta si basava sulla presunta inadeguatezza della remunerazione, che non era stata adeguata né all'inflazione né ai miglioramenti contrattuali del personale medico del SSN. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16078/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la remunerazione medici specializzandi era stata correttamente recepita dalla normativa del 1991 e che le successive leggi che ne hanno bloccato gli adeguamenti rientravano nella piena discrezionalità del legislatore nazionale, senza violare le direttive europee.
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