Una società concessionaria di autostrade è tenuta a versare i contributi consortili a un consorzio di bonifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la presenza di sistemi di drenaggio propri non esclude il 'beneficio' derivante dalle opere del consorzio per la gestione delle acque meteoriche. Spetta al contribuente, in questo caso la società autostradale, fornire la prova contraria dell'assenza di tale beneficio, onere che non è stato assolto. La sentenza ribadisce che la presunzione di beneficio, derivante dall'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, grava il contribuente della prova della sua insussistenza.
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