L'Agenzia delle Entrate nega a una società l'esenzione IVA per prestazioni sanitarie di massoterapia, sostenendo che i professionisti non rientrassero nei requisiti di legge. La società si oppone, forte dell'iscrizione dei suoi terapisti in un apposito elenco speciale. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione e il suo legame con il diritto dell'Unione Europea, non emette una sentenza definitiva. Con un'ordinanza interlocutoria, sospende il giudizio in attesa della decisione del Tribunale UE su un caso analogo. La questione sull'applicabilità dell'esenzione IVA per questi specifici trattamenti resta quindi aperta, con un esito che dipenderà dall'interpretazione delle norme europee.
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