Un professionista, citato per danni durante lavori condominiali, chiede la manleva alla sua assicurazione. Quest'ultima nega la copertura basandosi sulla clausola di "esclusione danno all'opera" presente nel frontespizio della polizza. Dopo due gradi di giudizio favorevoli al professionista, la Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che la dicitura chiara ed esplicita sul frontespizio del contratto prevale sulle condizioni generali, definendo in modo inequivocabile la volontà delle parti e l'effettiva estensione della garanzia. Di conseguenza, la domanda di garanzia del professionista viene rigettata.
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