La Corte di Cassazione ha stabilito che il vincolo di impignorabilità sui fondi agrari, previsto dalle leggi sulla riforma agraria, non persiste dopo che l'assegnatario ha completato il pagamento del prezzo e riscattato il bene, acquisendone la piena proprietà. Nel caso di specie, due debitori si opponevano a un pignoramento del 1982, sostenendo l'impignorabilità dei loro terreni, originariamente assegnati nel 1961 e riscattati nel 1976 e 1979. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che con il riscatto era venuto meno lo scopo della norma protettiva, rendendo i beni legittimamente pignorabili, a prescindere dalla successiva abrogazione formale della legge.
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