La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29065/2024, ha chiarito le condizioni per l'esenzione IVA delle prestazioni estetiche. Un medico-chirurgo era stato oggetto di accertamento fiscale per non aver applicato l'IVA su trattamenti estetici. La Corte ha stabilito che, per beneficiare dell'esenzione, non è sufficiente che la prestazione sia eseguita da un professionista sanitario. È necessario che il contribuente dimostri la finalità terapeutica del trattamento, volta a curare patologie o a rimediare a disagi psico-fisici derivanti da malattie, traumi o handicap. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando con rinvio la sentenza di merito che si era limitata a considerare la qualifica del prestatore.
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