La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un imprenditore contro un avviso di accertamento per l'utilizzo di fatture inesistenti. La Corte ha ribadito che, una volta che l'Agenzia delle Entrate fornisce elementi presuntivi sulla natura fittizia delle operazioni (come la mancanza di struttura della società emittente), spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse. È stato inoltre confermato il principio della totale indeducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, distinguendole da quelle soggettivamente inesistenti, per le quali vigono regole diverse.
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