La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32476/2024, ha stabilito che una pronuncia giudiziale che dichiara la nullità parziale di un contratto, con conseguente condanna alla restituzione di somme, è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Secondo la Corte, non vi è differenza tra nullità totale e parziale ai fini fiscali, in quanto in entrambi i casi la sentenza accerta un vizio originario del rapporto, e la condanna al pagamento è una mera conseguenza restitutoria. Questo principio si applica anche se il contratto originale era soggetto ad IVA.
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