La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12516/2024, ha stabilito che nel giudizio di rinvio non è ammessa la produzione di nuovi documenti, a meno che non sia strettamente necessario a seguito della sentenza di cassazione. Il caso riguardava una società cooperativa che, dopo una prima cassazione, aveva introdotto nuove prove per dimostrare l'estraneità di alcuni documenti contabili. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ribadendo la natura "chiusa" del giudizio di rinvio e l'inutilizzabilità in sede processuale di documenti non esibiti in fase di verifica.
Continua »