Una società si opponeva a un'intimazione di pagamento ricevuta dall'Agente della riscossione, poiché basata su una cartella esattoriale la cui efficacia era stata sospesa dal tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire. Secondo la Corte, in pendenza della sospensione del titolo, l'intimazione non costituisce un atto immediatamente lesivo, ma una mera comunicazione, rendendo l'interesse del contribuente a impugnarla solo ipotetico e non attuale.
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