Una Fondazione, erede universale di un'azienda, si è vista negare un rimborso fiscale di 3,5 milioni di euro. L'Agente della Riscossione ha pignorato tale credito per compensarlo con un vecchio debito di 3,9 milioni dell'azienda originaria. La Fondazione ha contestato l'operazione in tribunale civile, sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: l'opposizione a pignoramento tributario per mancata notifica degli atti precedenti deve essere presentata davanti al giudice tributario, non a quello civile. Il contribuente deve impugnare il primo atto esecutivo ricevuto per contestare nel merito la pretesa fiscale. Di conseguenza, l'azione dell'Agente della Riscossione è stata ritenuta legittima nel suo iter procedurale.
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