Una società ha rinunciato al proprio diritto di usufrutto su un immobile, realizzando una liberalità indiretta. La società sosteneva che tale atto dovesse essere soggetto a imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29444/2024, ha respinto il ricorso, stabilendo che la rinuncia a un diritto reale immobiliare come l'usufrutto equivale a un trasferimento di diritti. Di conseguenza, si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. La Corte ha chiarito che le norme sulle imposte ipo-catastali rinviano implicitamente alle definizioni valide per l'imposta di registro e di donazione, per le quali la rinuncia è un atto imponibile.
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