Una società aveva trasferito un immobile in un trust. Successivamente, il trust è stato sciolto e l'immobile è tornato nel patrimonio della società. L'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali in misura proporzionale, considerando la restituzione un evento tassabile. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, chiarendo che la tassazione del trust (proporzionale) scatta solo al momento del trasferimento finale e definitivo della ricchezza ai beneficiari. Gli atti intermedi, come la costituzione del trust o la restituzione dei beni al disponente, non rappresentano un arricchimento reale e sono soggetti solo a imposta fissa. La società ha quindi vinto la causa, vedendosi annullare la pretesa fiscale.
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