La Corte di Cassazione ha stabilito che una semplice richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, come la comunicazione dell'IBAN, non costituisce un riconoscimento del debito tributario. Nel caso esaminato, due società avevano chiesto un rimborso fiscale nel 2001. L'Agenzia, dopo anni di silenzio, nel 2011 chiedeva dati per il pagamento. Le società, facendo causa nel 2013, sostenevano che quella lettera avesse interrotto la prescrizione decennale. La Corte ha dato torto alle società, affermando che la richiesta aveva solo carattere istruttorio e non manifestava la chiara volontà di pagare. Di conseguenza, il diritto al rimborso è stato dichiarato prescritto perché l'azione legale è iniziata oltre dieci anni dopo la richiesta iniziale.
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