La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due società contro una rettifica di valore immobiliare operata dall'Agenzia delle Entrate. L'ordinanza chiarisce i requisiti per una valida motivazione dell'atto impositivo, anche quando fa riferimento a documenti esterni (per relationem). È stato inoltre confermato che per la cessione di immobili strumentali, anche se soggetti a IVA, le imposte ipocatastali si calcolano sul valore venale del bene e non sul prezzo pattuito, respingendo le tesi delle ricorrenti.
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