Una società finanziaria, cessionaria di un credito IVA, ha contestato la sospensione di un rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate, che eccepiva una compensazione con debiti pregressi del cedente. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di contestazione, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare pienamente in giudizio l'esistenza dei propri controcrediti, non essendo sufficiente la sola produzione di un estratto di ruolo. Inoltre, ha ribadito che nella compensazione crediti IVA in ambito concorsuale, i crediti e i debiti devono essere omogenei, ovvero entrambi sorti prima o entrambi sorti dopo l'inizio della procedura. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato il caso per un nuovo esame.
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