Una società che gestisce un interporto ha ricevuto un avviso di accertamento IMU da parte del Comune. L'azienda ha contestato il pagamento, sostenendo di avere diritto all'esenzione IMU interporti. Secondo la sua tesi, la natura pubblicistica dell'attività rendeva gli immobili classificabili in una categoria catastale esente (Gruppo E), a prescindere dalla classificazione formale. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha deciso nel merito della questione. Il giudizio è stato dichiarato estinto perché la società ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è avvenuta dopo che un altro ente pubblico, la Regione, ha pagato il tributo, facendo venir meno l'interesse della società a continuare la causa.
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