Una società di scommesse estera ha impugnato un avviso di accertamento per l'imposta unica scommesse, sostenendo di non essere soggetto passivo in quanto priva di concessione statale e denunciando una violazione del diritto UE. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che chiunque gestisca la raccolta di scommesse sul territorio italiano, anche se stabilito all'estero e tramite intermediari locali (CTD), è coobbligato al pagamento del tributo. La Corte ha escluso qualsiasi discriminazione, ritenendo la normativa conforme ai principi dell'Unione Europea.
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