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d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

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22 provvedimenti

Classamento catastale: quando un impianto è D/1
La Corte di Cassazione ha stabilito che un impianto per il servizio idrico, come un partitore, deve avere un classamento catastale nella categoria D/1 (opifici) e non E/9 (edifici a destinazione particolare). La decisione si fonda sul principio che la gestione del servizio idrico integrato costituisce un'attività economica, anche se svolta da una società pubblica per fini di pubblica utilità. La natura economica dell'attività, finalizzata alla copertura dei costi tramite tariffe, prevale sull'interesse pubblico, rendendo l'immobile funzionale a un processo produttivo e quindi ascrivibile alla categoria D.
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Classificazione catastale partitore idrico: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la corretta classificazione catastale per un partitore idrico, facente parte del servizio idrico integrato, è la categoria D e non la E. La decisione si fonda sulla natura intrinsecamente economica del servizio idrico, che, pur essendo un servizio pubblico, è gestito con criteri di efficienza e copertura dei costi. Di conseguenza, l'immobile che ospita l'impianto possiede un'autonoma capacità reddituale e funzionale, tipica degli immobili a destinazione speciale di natura produttiva (Cat. D).
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