Una società ha contestato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), sostenendo l'illegittimità del regolamento comunale che prevedeva l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani basandosi solo su criteri qualitativi e non anche quantitativi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12039/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo che l'assimilazione rifiuti è legittima solo se il Comune definisce sia i criteri qualitativi sia quelli quantitativi. In mancanza, il regolamento è illegittimo e il giudice tributario deve disapplicarlo, con conseguente ricalcolo della tassa basato sulla disciplina dei rifiuti speciali non assimilati.
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