Un soggetto, condannato in primo grado per il contrabbando di tabacchi per un quantitativo di 520 grammi, si è visto dichiarare inammissibile l'appello. La Corte di Cassazione, adita dall'imputato, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio. La motivazione non risiede in un errore processuale, ma nell'intervenuta depenalizzazione del fatto. Con il D.Lgs. 141/2024, il contrabbando tabacchi sotto i 15 kg non è più reato ma illecito amministrativo, anche in caso di recidiva. La Corte ha quindi trasmesso gli atti all'Agenzia delle Dogane per le sanzioni amministrative.
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