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D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 38

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31 provvedimenti

Affidamento in prova all’estero: la Cassazione apre
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di un Tribunale di Sorveglianza che negava a un condannato la possibilità di svolgere l'affidamento in prova all'estero, precisamente in Romania. La Suprema Corte ha chiarito che la normativa europea, recepita in Italia, consente l'esecuzione di tale misura in un altro Stato membro dell'UE, superando il vecchio principio che la legava al territorio nazionale. Il ricorso è stato invece rigettato per la parte relativa alla detenzione domiciliare per motivi di salute, in quanto non supportata da prove mediche.
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Misura alternativa estero: obblighi del giudice
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che negava l'affidamento in prova a un cittadino europeo trasferitosi nel proprio paese d'origine. Il motivo è che il giudice di merito non ha adeguatamente considerato la richiesta di esecuzione della misura alternativa estero, come previsto dalla normativa europea sul reciproco riconoscimento. La sentenza sottolinea l'obbligo del giudice di valutare tale possibilità quando specificamente dedotta dall'interessato.
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Misure alternative all’estero: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva negato a un condannato, residente in Germania, l'accesso a misure alternative all'estero. Il diniego era motivato dalla mancata risposta delle autorità tedesche a una richiesta di informazioni. La Suprema Corte ha stabilito che le inefficienze procedurali estere non possono ricadere automaticamente sul richiedente e ha rinviato il caso al Tribunale per una nuova valutazione, imponendo di acquisire attivamente le informazioni necessarie.
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Affidamento in prova all’estero: a chi la competenza?
Un condannato in affidamento in prova ha richiesto di proseguire la misura in un altro Stato UE. Il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato la richiesta per tardività. La Cassazione, pur ritenendo la richiesta non tardiva, ha rigettato il ricorso stabilendo che la competenza a decidere sull'affidamento in prova all'estero spetta al Tribunale di Sorveglianza, non al Magistrato, data la complessità della procedura.
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Affidamento in prova all’estero: onere della prova
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva l'affidamento in prova all'estero, specificamente in Spagna. La decisione si fonda sull'inadeguatezza della documentazione prodotta, presentata in lingua straniera e senza traduzione, ritenuta insufficiente a consentire al Tribunale di sorveglianza di formulare un giudizio prognostico positivo sul percorso di reinserimento sociale. La sentenza ribadisce che, sebbene sia possibile scontare misure alternative in un altro Stato UE, l'onere di fornire una prova adeguata e completa del progetto rieducativo ricade interamente sul richiedente.
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Misure alternative e residenza UE: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha stabilito che un condannato residente in un altro Stato UE non può ottenere le misure alternative alla detenzione se la sua assenza dal territorio italiano impedisce all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di svolgere i necessari accertamenti preliminari. Sebbene la normativa europea consenta l'esecuzione della pena in un altro Stato membro, la fase istruttoria per la concessione della misura richiede una collaborazione fattiva del condannato, ritenuta insufficiente nel caso di specie, giustificando così il rigetto del ricorso.
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Esecuzione pena straniera: no a peggioramenti
Un uomo condannato in Svezia per traffico di stupefacenti viene trasferito in Italia per scontare la pena. Il Tribunale di Sorveglianza nega le misure alternative applicando rigidamente la legge italiana. La Cassazione annulla la decisione, affermando un principio chiave: nell'esecuzione di una pena straniera, il giudice italiano deve considerare i benefici maturati nel Paese di condanna e non può aggravare la posizione del detenuto. La motivazione del tribunale è stata giudicata carente per non aver valutato correttamente questo principio.
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Misure alternative e residenza all’estero: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato residente all'estero (Kenya) che chiedeva di accedere a misure alternative alla detenzione. La decisione si fonda sulla ritenuta pericolosità sociale del soggetto, desunta dai suoi precedenti penali, e sull'assenza di un progetto di reinserimento sociale in Italia. La Corte ha inoltre chiarito che le misure alternative, come l'affidamento in prova, non possono essere eseguite in un Paese extra-UE in assenza di specifici accordi internazionali, e che la recente Riforma Cartabia non era applicabile al caso di specie.
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Esecuzione pena all’estero: la Cassazione decide
Un cittadino italiano residente in Germania si è visto negare la possibilità di scontare la pena tramite una misura alternativa per mancanza di domicilio in Italia. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che il giudice deve sempre valutare la possibilità di esecuzione della pena all'estero in un altro Stato dell'UE, come previsto dalla normativa europea sul reciproco riconoscimento, per favorire il reinserimento sociale del condannato.
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Probation in UE: sì alla pena alternativa all’estero
La Corte di Cassazione ha stabilito che un condannato residente in un altro Stato UE può scontare la misura dell'affidamento in prova in quel Paese. La sentenza annulla la decisione di un Tribunale di Sorveglianza che aveva negato la richiesta basandosi unicamente sulla mancanza di un domicilio in Italia, omettendo di valutare l'applicabilità della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle sanzioni. Il caso chiarisce l'obbligo per i giudici di considerare la possibilità di eseguire la probation in UE.
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Affidamento in prova all’estero: la Cassazione
Un condannato in affidamento in prova ha richiesto di poter proseguire la misura in Romania per motivi di lavoro. La richiesta è stata inizialmente negata dal magistrato di sorveglianza e l'appello dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha annullato tali decisioni, stabilendo che i provvedimenti che incidono sulla libertà personale, come il diniego di un trasferimento, sono sempre ricorribili in Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Nel merito, la Corte ha affermato il principio secondo cui l'affidamento in prova all'estero, in un altro paese dell'Unione Europea, è consentito in base al principio di mutua collaborazione e fiducia, e l'autorità italiana non può negarlo basandosi su una valutazione preventiva dell'efficacia dei controlli dello Stato estero.
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