La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, dichiara inammissibile un ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il caso verteva sulla corretta applicazione dell'art. 581, comma 1-ter del codice di procedura penale, una norma poi abrogata. La Corte ha stabilito che la norma si applica comunque agli appelli proposti prima della sua abrogazione e che, per evitare l'inammissibilità dell'appello penale, l'atto di impugnazione deve contenere un riferimento specifico ed espresso a una precedente elezione di domicilio già presente in atti, requisito mancante nel caso di specie.
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