Un uomo, condannato per furto aggravato, presenta ricorso in Cassazione. L'unico motivo di lamentela riguarda la condanna al pagamento delle spese processuali, che ritiene ingiusta poiché era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte Suprema, però, chiarisce un punto fondamentale: il patrocinio statale comporta solo un'anticipazione delle spese da parte dell'Erario, non l'esenzione dal pagamento in caso di condanna. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato palesemente privo di fondamento. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l'uomo non solo al pagamento delle spese, ma anche a versare un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
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