Una società, dopo aver ottenuto l'annullamento di alcuni avvisi di pagamento, ha avviato un giudizio di ottemperanza per ottenere lo sgravio del debito e il rimborso delle somme versate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il giudizio di ottemperanza non si applica alle sentenze di mero annullamento, definite "autoesecutive". Per ottenere il rimborso, il contribuente deve presentare un'apposita istanza e, solo in caso di diniego, avviare un nuovo contenzioso.
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