Un ente, successore di un istituto previdenziale pubblico, ha contestato una cartella di pagamento per IRES, sostenendo di avere diritto a un'esenzione totale in quanto storicamente equiparato a un'Amministrazione dello Stato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che l'elenco degli enti con esenzione IRES totale è tassativo e non include l'istituto in questione. Sebbene le attività previdenziali istituzionali siano considerate non commerciali e quindi non tassate, l'ente rimane soggetto passivo IRES per tutti gli altri redditi, come quelli di natura fondiaria o di capitale.
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