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d.l. n. 78 del 2010

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67 provvedimenti

Esenzione IRES: ente pubblico non sempre escluso
Un ente, successore di un istituto previdenziale pubblico, ha contestato una cartella di pagamento per IRES, sostenendo di avere diritto a un'esenzione totale in quanto storicamente equiparato a un'Amministrazione dello Stato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che l'elenco degli enti con esenzione IRES totale è tassativo e non include l'istituto in questione. Sebbene le attività previdenziali istituzionali siano considerate non commerciali e quindi non tassate, l'ente rimane soggetto passivo IRES per tutti gli altri redditi, come quelli di natura fondiaria o di capitale.
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Redditometro e prova contraria: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un accertamento basato sul redditometro. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'acquisto di beni sproporzionati al reddito dichiarato. Il contribuente non è riuscito a provare che i fondi provenissero da una donazione dissimulata, confermando che l'onere della prova contraria grava su di lui.
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Motivazione apparente: Cassazione cassa la sentenza
Una contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF basato sul "redditometro". La Commissione Tributaria Regionale respingeva il suo appello con una giustificazione ritenuta troppo generica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza per "motivazione apparente". Secondo la Suprema Corte, una motivazione che non permette di ricostruire il ragionamento del giudice equivale a una motivazione assente, violando così un principio fondamentale del giusto processo. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Accertamento sintetico: la prova del contribuente
L'appello di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul "redditometro" era stato inizialmente accolto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo l'onere della prova. La Corte ha stabilito che in un accertamento sintetico, non è sufficiente per il contribuente dimostrare semplicemente l'esistenza di altri redditi non tassabili (come vecchi mutui). È necessario fornire prove documentali sull'importo e, soprattutto, sulla durata del possesso di tali fondi durante lo specifico anno fiscale in esame per contrastare efficacemente la presunzione legale del redditometro.
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Responsabilità solidale consorzi: la Cassazione decide
Un'istituzione di assistenza ha richiesto a diversi Comuni il pagamento di somme dovute da un consorzio intercomunale per servizi socio-assistenziali. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni precedenti, ha escluso la responsabilità solidale dei Comuni consorziati. La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina dei consorzi pubblici (D.Lgs. 267/2000) è autonoma e non prevede un'automatica estensione della responsabilità solidale tipica dei consorzi privati (art. 2615 c.c.), la cui logica è prettamente imprenditoriale e non applicabile all'erogazione di servizi sociali pubblici.
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Redditometro: la prova contraria del contribuente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito la natura della prova che il contribuente deve fornire per contrastare un accertamento sintetico redditometro. Non è sufficiente dimostrare l'esistenza di redditi esenti o già tassati, ma è necessario provare documentalmente anche la loro entità e la durata del possesso, per dimostrare l'effettiva disponibilità delle somme nell'anno d'imposta contestato.
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Onere della prova redditometro: redditi passati non bastano
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20486/2025, ha stabilito che per contestare un accertamento basato sul redditometro, non è sufficiente per il contribuente dimostrare di aver percepito redditi in passato. È necessario adempiere a un preciso onere della prova redditometro, documentando che tali somme fossero ancora disponibili e siano state utilizzate per coprire le spese nell'anno di imposta contestato. La mera affermazione di possedere risparmi pregressi, senza prove concrete sulla loro permanenza, non è sufficiente a superare la presunzione dell'amministrazione finanziaria.
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