La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28099/2024, ha chiarito la distinzione tra i requisiti di validità del contratto preliminare e quelli del contratto definitivo di compravendita immobiliare. Nel caso di specie, una promittente venditrice si opponeva al trasferimento forzoso di un immobile, lamentando sia l'indeterminatezza dell'oggetto nel preliminare sia la mancata dichiarazione di conformità catastale nella sentenza che ne disponeva il trasferimento. La Corte ha rigettato il ricorso, specificando che per la validità del contratto preliminare è sufficiente che l'immobile sia determinabile, anche senza dati catastali espliciti. Ha inoltre ribadito che i requisiti di conformità catastale, pur essendo necessari per il trasferimento della proprietà, devono emergere dagli atti del giudizio di merito e non possono essere oggetto di un nuovo accertamento di fatto in sede di legittimità.
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