La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revisione di una condanna definitiva per gravi abusi edilizi. La richiesta si basava su presunte nuove prove, ma è stata respinta. Il motivo centrale della decisione risiede nel fatto che i ricorrenti avevano proseguito i lavori abusivi anche dopo la presentazione della domanda di condono, realizzando un'opera completamente diversa da quella che, in ipotesi, avrebbe potuto essere sanata. Tale circostanza ha reso la domanda di revisione del processo penale intrinsecamente inammissibile, in quanto non è possibile sanare parzialmente un illecito unitario e indivisibile.
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